
Curiosità Sul TFS
Quelli visti sopra sono importanti svantaggi rispetto al TFR dei dipendenti privati ma va detto, però, che il sistema di calcolo retributivo del TFS è nettamente più favorevole. Le statistiche dicono che a parità di condizioni (stipendio e anni di servizio) il dipendente di azienda privata ha percepito negli ultimi 20 anni un TFR sempre inferiore al TFS del dipendente statale.
TFS: che cos’è
Il TFS, cioè il Trattamento di fine servizio, è, in pratica, l’indennità di liquidazione che spetta ai dipendenti pubblici ex Inpdap (ora gestiti dall’Inps) assunti a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.
Rispetto al TFR, che è il trattamento di fine rapporto che spetta alla generalità dei dipendenti, vi sono notevoli differenze, sia nell’ammontare dell’importo, che nelle tempistiche della sua liquidazione: in particolare, per quanto concerne il pagamento del TFS, questo può avvenire, come abbiamo detto, anche dopo 2 anni dal pensionamentodel dipendente.
TFS: quanto spetta
A differenza del TFR, che è pari al 6,91% dell’imponibile annuo, il TFS è commisurato all’ultima retribuzione percepita dal dipendente: nel dettaglio, è pari a un dodicesimo dell’80% della retribuzione annuale lorda alla cessazione dal servizio, compresa la tredicesima, moltiplicata per il numero di anni utili.
Tra gli anni utili possono essere computati anche i periodi riscattati ai fini del servizio, compresi gli anni di laurea.
TFS: quando arriva
Come abbiamo detto, la percezione del TFS è differita rispetto alla data di cessazione del rapporto.
La normativa generale in merito, recentemente mutata, come chiarito da una nota circolare Inps [1], dispone le seguenti date di pagamento:
– 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per decesso o sopravvenuta inabilità del dipendente;
– 12 mesi, in caso di conseguimento dei seguenti trattamenti:
– pensione di vecchiaia;
– pensione anticipata (nel caso di cessazione dal servizio non avvenuta per dimissioni volontarie);
– raggiungimento dei limiti di servizio in generale;
– 24 mesi, in caso di dimissioni volontarie senza diritto a pensione, o di dimissioni volontarie per raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata.
Dopo il 2017, il termine di 24 mesi varrà per tutti i casi di raggiungimento della pensione anticipata con penalizzazioni, anche se il lavoratore non presenterà dimissioni volontarie.