Cessione Del Quinto Dello Stipendio E Pignoramento

La legge disciplina l’ipotesi del cumulo della cessione con uno o più eventuali pignoramenti della retribuzione.

Se la retribuzione del lavoratore è già gravata da una trattenuta di pignoramento e successivamente il medesimo stipuli un contratto di finanziamento da estinguersi tramite cessione della retribuzione, la quota di stipendio “cedibile” dal dipendente non può superare la differenza tra i due quinti della retribuzione (considerata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) e la quota “vincolata” dal pignoramento; in ogni caso, la quota “ceduta” non può eccedere un quinto della retribuzione complessiva netta.
Facciamo un esempio: la retribuzione netta del lavoratore è 900 euro, un creditore del dipendente, ne ha già ottenuto il pignoramento nei limiti di un quinto della stessa (pari a 180 euro); successivamente il dipendente stipula un contratto di cessione di quote dello stipendio pari a 160 euro mensili: l’azienda può trattenere a titolo di cessione (in aggiunta a quella effettuata a titolo di pignoramento) in quanto la rata stabilita dalla società finanziaria è inferiore alla differenza tra i 2/5 della retribuzione netta (360 euro) e la quota pignorata (180 euro) ed è altresì inferiore a 1/5 (180 euro) della retribuzione netta complessiva.
Se invece il dipendente ha stipulato un contratto di cessione dello stipendio e poi al datore di lavoro viene notificato un atto di pignoramento, la quota aggredibile dal creditore pignorante è costituita dalla differenza tra la metà dello stipendio (al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) e la quota già ceduta dal lavoratore.
Ad esempio, supponiamo che la retribuzione netta del dipendente sia pari a 900 euro e che il lavoratore abbia mensilmente una trattenuta a titolo di cessione dello stipendio pari a 160 euro: la quota di retribuzione aggredibile da pignoramento è pari a 290 euro ossia la differenza tra la metà della retribuzione (450 euro) e la quota ceduta destinata all’estinzione del finanziamento.