Problemi E Opportunità Presenti E Future Sulla Cessione Del V Dopo La Comunicazione Di Banca D’Italia Su Sentenza Della Corte Europea

La Banca d’Italia ha recentemente emanato una “Comunicazione al Sistema” per far chiarezza sull’applicazione al mercato nazionale della nota sentenza della corte di Giustizia Europea dell’11 settembre 2019 sul trattamento dei costi addebitati al cliente in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori.

Il settore che più ne ha risentito di questa decisione è certamente quello della cessione del quinto, già oggetto di tantissime decisioni al riguardo da parte dell’ABF.
Sui nuovi contratti di finanziamento da ora in poi stipulati, tutti i costi, anche i cosiddetti “upfront”, in caso di estinzione anticipata dovranno essere rimborsati al cliente. Come consueto il mercato saprà adeguarsi, come da sempre accade anche nell’ambito dei prestiti personali.
La Comunicazione analizza, al punto b), la situazione dei contratti attualmente in essere, asserendo che anche i costi considerati “non rimborsabili” devono essere scontati per il cliente che estingue in anticipo. Agli operatori resta la determinazione del criterio di calcolo, che deve essere di tipo proporzionale rispetto alla durata.
Sui contratti oggi non più in essere ma estinti dopo l’adozione in Italia della Direttiva, la Comunicazione al Sistema di Banca d’Italia non si pronuncia, lasciando agli operatori il dilemma che le determinazioni del punto B si applichino anche a loro.
Ergo: da una parte c’è chi sostiene che la determinazione della Corte Europea non possa avere effetti retroattivi, dall’altro chi sostiene che l’articolato lussemburghese debba avere effetti retroattivi dunque applicabile anche ai vecchi contratti. Si attende chiarimento a riguardo da parte della Vigilanza.
I nuovi schemi contrattuali rendono obsoleto il modello distributivo attuale. Le provvigioni inevitabilmente verranno ridiscusse, per adeguarle alla durata media prevista dai contratti. Gli agenti dovranno avere la capacità di affiancare a questa altri prodotti di credito retail, come il prestito personale, per andare incontro alle esigenze della clientela in diversi modi.
I mediatori creditizi possono chiedere il loro compenso (anche) direttamente al consumatore. Ricavo esente dalla “riduzione per estinzione anticipata del contratto di finanziamento”, poichè derivante da un servizio di consulenza e messa in contatto, come affermato con autorevolezza dal Presidente dell’OAM, Professor Catricalà, in un recente convegno pubblico.